
Corsi di Sicurezza
Corsi di sicurezza negli ambienti di lavoro obbligatori (ai sensi del D.Lgs. 81/08
Rischio basso – durata 16 ore
Corso riservato a quelle attività che come codice ATECO, rientrano nel rischio basso, come, ad esempio:
Commercio, Artigiani, Alberghi e Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari e Informatica, Associazioni, Servizi domestici, Organizzazioni extraterritoriali.
Rischio medio – durata 32 ore
Corso riservato a quelle attività che come codice ATECO, rientrano nel rischio medio, come, ad esempio:
Agricoltura e Pesca, Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni, Assistenza sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione, Istruzione.
Rischio alto – durata 48 ore
Corso riservato a quelle attività che come codice ATECO, rientrano nel rischio alto, come, ad esempio:
Estrazioni, Costruzioni, Industrie, Produzione e distribuzione energia elettrica-gas-acqua, Smaltimento rifiuti, Raffinerie, Sanità, Assistenza sociale residenziale.
Durata 32 ore
Il corso è obbligatorio per quel dipendente nominato ed eletto dai lavoratori dell’azienda. Il corso è obbligatorio anche per quelle aziende che hanno un solo dipendente.
L’Aggiornamento RLS deve essere effettuato ogni anno, così come stabilito dall’articolo 37, comma 11 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza), tendendo conto come riferimento della data di rilascio dell’attestato di formazione dell’iniziale formazione RLS di 32 ore.
Il corso è rivolto a coloro che sono stati incaricati dal datore di lavoro per lo svolgimento delle attività di primo soccorso e relativa gestione delle situazioni di emergenza. Il corso è esteso ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di primo soccorso.
La durata del corso per addetti al primo soccorso è variabile in base alla classificazione delle attività lavorative riportata nel d.m. n. 388 del 15 luglio 2003:
- CORSO PER AZIENDE DI GRUPPO A – 16 ore
- CORSO PER AZIENDE DI GRUPPO B e C – 12 ore
PRIMO SOCCORSO GRUPPO A
Aziende o unità produttive ad alto rischio quali: attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2 D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 81/08, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
Aziende o unità produttive con oltre 5 (cinque) lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (quattro). Per verificare il proprio indice di inabilità permanente vedi la tabella a fine pagina.
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
PRIMO SOCCORSO GRUPPO B
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
PRIMO SOCCORSO GRUPPO C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Validità tre anni.
Il corso è rivolto a coloro che sono stati designati dal datore di lavoro per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta antincendio, gestione delle emergenze e di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. Il corso è anche rivolto ai datori di lavoro che svolgono direttamente tali compiti.
La durata del corso per addetti antincendio è variabile in base alla classificazione delle attività lavorative riportata nel d.m. del 10 marzo 1998:
- CORSO A – Addetti antincendio in attività a rischio basso – 4 ore
- CORSO B – Addetti antincendio in attività a rischio medio – 8 ore
Validità tre anni.
L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione completa ed esaustiva in tema di Sicurezza sul Lavoro. Gli accordi Stato – Regioni che si sono susseguiti negli anni, hanno altresì definito i contenuti minimi e le modalità di formazione dei lavoratori.
Il corso va erogato ai:
- Lavoratori già inorganico ai quali non sia stata ancora erogata la formazione;
- Lavoratori neo assunti entro 60 gg dall’assunzione.
Sono destinatari del corso di formazione tutti i tipi di lavoratori: ad esempio con contratto indeterminato, determinato, stage, co.co.pro, co.co.co, intermittente, a chiamata, volontari, interinali, apprendisti etc.
In base agli Accordi Stato – Regioni il percorso formativo per i lavoratori si articola in:
- Formazione generale uguale per tutti i lavoratori di durata non inferiore a 4 ore.
- Formazione specifica per settori di rischio (codici ATECO).
- Aggiornamento periodico annuale.
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